Cosa fare in caso di controversia

Indice dei contenuti


1. Conciliazione paritetica

La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori per la risoluzione di controversie in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, con l’intento di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione.

Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

Per attivare la conciliazione paritetica il consumatore deve:

  • aver presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non avere ricevuto risposta entro i termini di legge, oppure
  • avere ricevuto un diniego di offerta, oppure
  • non avere accettato se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

Inoltre, il consumatore:

  • non deve aver già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia (ad esempio patrocinatori legali, società di infortunistica, ..);
  • non deve aver già attivato la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28 del 2010;
  • non avere accettato se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

Nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto e della procedura di risarcimento del terzo trasportato, deve aver indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno.

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2. Come si attiva

Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi elenco sotto riportato) indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA ed allegando copia della documentazione in suo possesso

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3. Come funziona

L’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta e se la ritiene fondata entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.

Una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori si riunirà per trovare una soluzione alla controversia.

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni:

  • in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
  • in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

Per avere maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi è possibile consultare il sito dell’ANIA (www.ania.it) e quello delle associazioni dei consumatori aderenti all’accordo

  • ACU - www.associazioneacu.org
  • ADICONSUM - www.adiconsum.it
  • ADOC - www.adocnazionale.it
  • ALTROCONSUMO - www.altroconsumo.it
  • ASSOUTENTI - www.assoutenti.it
  • ASSOCONSUM - www.asso-consum.it
  • CASA DEL CONSUMATORE - www.casadelconsumatore.it
  • CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI - www.centroconsumatori.it
  • CITTADINANZA ATTIVA - www.cittadinanzattiva.it
  • CODACONS - www.codacons.it
  • CODICI - www.codici.org
  • CONFCONSUMATORI - www.confconsumatori.com
  • FEDERCONSUMATORI - www.federconsumatori.it
  • LEGA CONSUMATORI - www.legaconsumatori.it
  • MOVIMENTO CONSUMATORI - www.movimentoconsumatori.it
  • MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - www.difesadelcittadino.it
  • UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - www.consumatori.it
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