Talvolta, capire parole e concetti che appartengono al gergo assicurativo può essere complicato. Ecco quindi la spiegazione di alcuni tra i termini più usati.
Nell’RC Auto, l’attestato di rischio (o attestazione dello stato del rischio) è il documento in cui sono riportati i dati sul veicolo e sul comportamento dell’assicurato. In pratica riassume la sua storia assicurativa.
In particolare, in un attestato di rischio si trovano informazioni su:
I sinistri sono indicati in questo modo
Per ciascuno è specificato il numero dei sinistri con danni a cose, a persone o ad entrambi.
A partire dall’1 luglio 2015, per rendere i servizi sempre più veloci ed efficienti, le compagnie di assicurazione
recupereranno i dati assicurativi direttamente dall'attestato di rischio presente sulle banche dati nazionali.
Di conseguenza non sarà più inviato per posta. Il documento sarà consultabile e scaricabile nell'area personale del sito.
Con la formula Bonus-Malus il premio assicurativo di una polizza auto varia anche in funzione del verificarsi o meno di incidenti causati dall’assicurato.
Come funziona il Bonus-Malus? Consulta il Set informativo alla sezione "Responsabilità Civile"
Il certificato di assicurazione è il documento che dimostra che il veicolo è regolarmente assicurato e va obbligatoriamente tenuto a bordo del veicolo. A seguito della dematerializzazione dei documenti assicurativi, anche il certificato di assicurazione è diventato elettronico e non è più necessario averlo in originale; pertanto, se lo hai ricevuto tramite posta elettronica, puoi stamparlo e tenerne una copia in auto.
Sul certificato di assicurazione sono riportati:
La classe di Conversione Universale (CU) è il sistema usato da tutte le compagnie per assegnare una classe di merito agli assicurati e rendere più facile il passaggio da una compagnia all’altra. La classe CU è riportata sull’attestato di rischio e può essere compresa tra 1 (la classe migliore) e 18 (la classe peggiore).
La classe CU è quella ufficiale per il passaggio da una compagnia all’altra; da non confondere con la "classe interna" delle singole assicurazioni.
Esempio: se un assicurato in classe CU 5 provoca un incidente, alla scadenza annuale retrocede di due classi, passando dalla 5 alla 7. Se invece non causa nessun incidente guadagna una classe di merito, passando dalla 5 alla 4.
La classe CI è la cosiddetta "Classe interna della compagnia".
Normalmente i punteggi delle classi di merito CU sono assegnati attraverso il sistema Bonus-Malus e vanno da 1 (classe migliore) a 18 (classe peggiore).
Per le classi di Bonus-Malus dalla 1 alla 18, la CI sarà sempre corrispondente alla CU. In caso di classe di Bonus-Malus 1 da più di un anno, la CI avrà valore "1 da più anni".
Esempio: Per le classi di Bonus-Malus dalla 1 alla 18, la CI sarà sempre corrispondente alla CU. In caso di classe di Bonus-Malus 1 da più di un anno, la CI avrà valore "1 da più anni".
È la persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e che è obbligata a pagare il premio previsto dal contratto.
Il contraente può essere diverso dal proprietario dell’auto o dal conducente abituale.
Dal 18 ottobre 2015, il contrassegno (il "tagliando" cartaceo di forma quadrata con i dati assicurativi) è diventato digitale e pertanto non è più obbligatorio esporlo sul parabrezza.
Il controllo sulla copertura assicurativa viene effettuato delle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa sulla banca dati dei veicoli assicurati, istituita presso la Motorizzazione Civile.
Resta obbligatorio portare con sé, tra i documenti del veicolo, il certificato di assicurazione.
Questo termine indica il momento esatto in cui la polizza entra in vigore.
Normalmente, l’inizio della copertura dei contratti assicurativi è alle 24:00 del giorno indicato (salvo diversa indicazione).
La cosiddetta dematerializzazione dei documenti assicurativi snellisce le procedure e semplifica il rapporto tra compagnie e assicurati.
Due tra i documenti più importanti in ambito assicurativo, l’attestato di rischio ed il contrassegno, non sono più in formato cartaceo ma sono diventati telematici. Questa novità è stata introdotta dal regolamento n.9 di IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che fornisce regole operative per applicare correttamente quanto disposto dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005), la normativa vigente.
In breve, le informazioni che solitamente venivano stampate sui documenti assicurativi cartacei, e tutti i dati sull’effettiva copertura assicurativa di una persona e del suo veicolo sono inseriti da tutte le compagnie in un’apposita banca dati elettronica nazionale gestita da IVASS. Le verifiche da parte degli istituti di assicurazione (ad esempio, in occasione della stipula di una nuova polizza) oppure delle forze dell’ordine (ad esempio, in occasione dei controlli stradali) vengono eseguiti in modo più veloce ed efficiente, inserendo semplicemente il numero di targa del veicolo o altre chiavi di ricerca.
La franchigia è la parte del risarcimento economico che resta a carico dell'assicurato che ha provocato il danno ed è stabilita dal contratto.
La franchigia può coesistere con lo scoperto.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Il massimale è la cifra più alta che l’assicurazione risarcisce in caso di danni provocati a terzi ed è indicato sul contratto. Se i danni superano la cifra del massimale, la differenza rimarrà a carico dell’assicurato.
È la percentuale del danno indennizzabile, indicata sulla scheda contrattuale, che resta a carico dell’assicurato. Il calcolo dello scoperto si basa sull'entità del danno causato. Lo scoperto può coesistere con la franchigia.
Per sinistro si intende un evento che colpisce il veicolo o l’assicurato, determinando così l’intervento della compagnia assicurativa.
Nella categoria dei sinistri rientrano, ad esempio, questi eventi:
Per saperne di più sulla gestione dei sinistri di Linear, vai alla pagina In caso di incidente o danno.